Garli


Vai ai contenuti

Regime Forfetario

Fisco > legge stabilità

NUOVO REGIME FORFETARIO DEI MINIMI
per i lavoratori autonomi e le imprese
disciplinato dall'art. 1, commi da 54 a 89,
Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014).





A partire dall'anno d'imposta 2015, il nuovo regime forfetario sarà riservato a tutte le ditte individuali e lavoratori autonomi che nell'anno precedente avranno rispettato determinati requisiti che vedremo. E' bene sottolineare che per i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, il nuo regime forfettario rappresenta il regime "
naturale" di determinazione dell'imposta, pertanto chi volesse rendere applicabile il regime ordinario di tassazione dovrà effettuare specifica opzione.
Il nuovo regime contabile interessa unicamente le
persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione.

1 - Requisiti previsti (art.1 comma 54 Legge 190/2014)

La nuova norma in esame, interessa le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente sono rientrati nei seguenti limiti:
1.1. Ricavi o compensi
Le soglie di ricavi ( art. 85 TUIR) o compensi, ragguagliati ad anno, sono diverse a seconda dell'attività esercitata:
- Industrie alimentari e bevande
€ 35.000
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio € 40.000
- Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande €30.000
- Commercio ambulante di altri prodotti € 20.000
- Costruzioni ed attività immobiliari € 15.000
- Intermediari del commercio € 15.000
- Attività di servizi di alloggio e di ristorazione € 40.000
- Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanziari e assicurativi € 15.000
- Altre attività economiche € 20.000

Ai fini della determinazione dei suddetti limiti, non rilevano i ricavi relativi all'adeguamento agli studi di settore.
Attenzione:
- per le attività di impresa concorrono i ricavi di competenza ( art. 109 comma 2 TUIR) dell'anno precedente a quello di accesso al regime, ancorchè non fatturati;
- nel computo del limite dei ricavi concorrono anche i ricavi di competenza, sempre dell'anno precedente a quello di accesso al regime, relativi ad un'attività cessata ancorchè diversa da quella iniziata per la quale si intende usufruire del regime forfetario;
- se sono svolte contemporaneamente più attività rientranti in categorie diverse si applica il limite più alto, non importa quale sia il prevalente. Quindi per ipotesi, un intermediario del commercio che effettua anche attività di commercio anche modesto, il limite di accesso al regime sarà 40.000 e non 15.000.

1.2. Lavoro dipendente - Collaboratori
Nel limite complessivo di Euro 5.000, sono ammesse spese per lavoro dipendente, per collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, lavoro accessorio, borse di studio, somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro.

1.3. Beni strumentali
Il costo storico dei beni strumentali, escluso i beni immobili e quelli di costo inferiore a 516 Euro, dovrà essere inferiore ad Euro 20.000. Per i beni in locazione finanziaria va conteggiato il costo sostenuto dal concedente; per i beni in noleggio, locazione o comodato rileva il valore normale del bene ex art. 9 Tuir. I beni utilizzati promiscuamente per l'attività di impresa, arti o professione e per gli usi personali o familiari del contribuente, concorrono nella misura del 50%. Non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 Euro. Non rilevano i beni immobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'impresa, arte o professione, comunque acquisiti.
E' da precisare che a differenza del precedente regime dei minimi, oltre a non essere più rilevante il valore degli immobili strumentali detenuti a titolo di proprietà locazione ecc., è stato modificato il criterio di individuazione dei beni che concorrono alla verifica del limite imposto. Ai fini di tale verifica per il precedente regime era necessario individuare e valorizzare il
flusso dei beni acquistati nel triennio precedente all'ingresso nel regime mentre per il nuovo regime forfetario il comma 54 lettera c) fa riferimento alla massa di beni detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente ( ..... il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro .... ); quindi per fare un esempio: il costo storico di un bene venduto il 10/12/2014 ed il valore normale di un bene utilizzato in forza di un contratto di noleggio scaduto e risolto il 15/12/2014 non concorrono alla verifica del citato limite di Euro 20.000.

1.4. Prevalenza della tipologia dei redditi conseguiti
I redditi d'impresa e/o professionale dovranno essere prevalenti a quelli di lavoro dipendente e/o assimilati. Tale limitazione non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell'anno oppure se la somma dei vari redditi è inferiore ad Euro 20.000.

1.5. Modalità di accesso o fuoriuscita dal regime
Come già detto il regime contabile in esame è riservato unicamente alle persone fisiche che rispettano le condizioni ed i requisiti previsti elencati fin qui. Il regime forfetario costituisce il loro regime naturale da applicare a partire dal 2015.
Il contribuente
Forfetario naturale, può comunicare all'Amministrazione finanziaria di non voler applicare il regime forfetario esercitando l'opzione per il regime ordinario, ai fini Iva e dei redditi, comunicandola nella dichiarazione annuale relativa all'anno in cui si è operata la scelta. ATTENZIONE: l'opzione è vincolante per almeno un triennio e si estende successivamente di anno in anno.
In sede di inizio attività con attribuzione della partita Iva, il contribuente dovrà comunicare attraverso il modello AA9/1 l'accesso al regime agevolato.
L'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 31/12/2014 ha reso noto che, nelle more dell'approvazione del modello aggiornato di inizio attività, per accedere al nuovo regime semplificato ......... basterà barrare la casella prevista per l’adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011” .......


2 Esclusioni previste (art.1 comma 57 Legge 190/2014)

2.1. Non residenti
Da tale regime, sono esclusi i soggetti non residenti ad eccezione dei cittadini UE o residenti in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico eropeo.

2.2. Regimi speciali
Sono esclusi i soggetti che applicano regimi speciali ai fini Iva o regimi forfetari di determinazione del reddito, anche se tale attività è marginale.
- agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34 bis DPR 633/72),
- vendita sali e tabacchi e commercio dei fiammiferi (art. 74 comma 1 DPR 633/72),
- editoria (art. 74 comma 1 DPR 633/72),
- gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74 comma 1 DPR 633/72),
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74 comma 1 DPR 633/72),
- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art. 74 comma 6 DPR 633/72),
- agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter DPR 633/72),
- agriturismo (art. 5 comma 2 Legge 413/91),
- vendite a domicilio (art. 25-bis comma 6 DPR 600/73),
- rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art. 36 DL 41/95),
- agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art 40-bis DL 41/95)
- altri regimi forfetari di determinazione del reddito.

2.3. Vendite di fabbricati o mezzi di trasporto
Sono esclusi i soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, di mezzi di trasporto nuovi.

2.4. Partecipazioni in associazioni professionali, società di persone e società a responsabilità limitata
Sono esclusi i soggetti che, oltre a svolgere l'attività di impresa o di lavoro autonomo, partecipano "contemporaneamente" a società di persone, associazioni professionali ex art 5 Tuir o a SRL che hanno optato per il regime di trasparenza (art. 116 TUIR). Se le suddette partecipazioni, vengono cedute prima dell'inizio dell'attività per la quale è prevista l'applicazione del regime forfetario, decade la causa ostativa

3 Obblighi contabili

3.1. Tenuta dei registri contabili
Il nuovo regime prevede unicamente l'emissione e la conservazione delle fatture, ricevute o scontrini fiscali e relativamente alle fatture di acquisto e bollette doganali, la norma prescrive solo la loro numerazione e conservazione. Inoltre nessun obbligo di tenuta dei registri contabili ai fini delle imposte sui redditi (art. 1 c. 69 L. 190/14).


4 Applicazione delle imposte

4.1. Imposta sul Valore Aggiunto
Il regime forfetario prevede l'esclusione da tutta la normativa Iva (art. 1 c. 59 L. 190/2014), tranne in caso di esportazioni e cessioni intracomunitarie, di importazioni o acquisti intracomunitari di beni e servizi e, per ultimo, nel caso si è debitori dell'imposta in applicazione del reverse charge.
Per le operazioni nazionali il contribuente forfetario non può esercitare la rivalsa dell'imposta (art. 18 DPR 633/72) e non può detrarre l'Iva assolta sugli acquisti (artt. 19 e seguenti DPR 633/72)
Come si è potuto notare per la norma in esame non vi è esclusione delle operazioni di esportazione o cessioni intracomunitarie.
Attenzione, per coloro che nell'ultimo anno di applicazione dell'Iva hanno fatture in sospensione d'imposta (art. 6 c.5 DPR 633/72 e art. 32-bis D.L. 83/12, fatture verso Enti pubblici ed Iva per cassa) per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, dovranno computare la corrispondente Iva a debito nell'ultima liquidazione Iva (art. 1 c. 62 L. 190/14).
L'eventuale eccedenza Iva emergente dalla dichiarazione annuale del periodo d'imposta precedente quello di applicazione del regime forfetario, se ne potrà chiedere il rimborso oppure potra essere computata in compensazione con altre imposte (art. 1 c. 63 L. 190/14).

4.2. Ritenuta d'acconto sui ricavi e compensi
Il regime forfetario prevede che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta d'acconto. L'imprenditore o professionista forfetario dovrà rilasciare un'apposita dichiarazione a colui che effettua il pagamento, che i redditi/compensi percepiti sono soggetti ad imposta sostitutiva (art. 1 c. 67 L. 190/14).

4.3. Ritenuta d'acconto su compensi corrisposti a collaboratori
Il nuovo regime prevede la possibilità di avvalersi di collaboratori anche se con un limite complessivo di Euro 5.000. Su tali compensi non è prevista o per meglio dire è esclusa l'applicazione della ritenuta d'acconto con il relativo versamento e dichiarazione. In questo caso l'imprenditore dovrà rilasciare al percipiente una dichiarazione attestante che i corrispettivi erogati sono riferiti a reddito soggetto a tassazione sostitutiva, inoltre nella propria dichiarazione dei redditi dovrà indicare il codice fiscale del collaboratore e l'importo corrisposto (art. 1 c. 69 L. 190/14).


5 Calcolo dell'Imposta Sostitutiva

5.1. Base imponibile
A differenza dell'ormai archiviato regime dei minimi, per determinare il reddito imponibile occorre quantificare unicamente i ricavi o compensi applicando delle percentuali predeterminate di redditività su tale imponibile. In pratica, l'amministrazione, riconoscerà forfetariamente i costi in deduzione, in modo differenziato per settore economico così come di seguito elencato:


Ind. Alimentari e bevande 40%
Commercio all'ingrosso e dettaglio 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 40%
Costruzioni e attività immobiliari 86%
Intermediari del commercio 62%
Attività di servizi di alloggio e di ristorazione 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanziari e assicurativi 78%
Altre attività economiche 67%

I versamenti per oneri conseguenti ai versamenti dei contributi previdenziali obbligatori per legge, vengono considerati in diminuzione dal reddito d'impresa o professionale, prima dell'applicazione dell'imposta sostitutiva. In caso di incapienza, il versamento in eccesso può essere dedotto dall'eventuale ulteriore reddito complessivo Irpef.
Secondo le regole ordinarie previste dal TUIR, potranno essere computate in diminuzione del reddito imponibile anche le perdite fiscali pregresse (art. 1 c. 68 L. 190/14).

5.2. Aliquota imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 15%, la norma prevede un'agevolazione per i primi tre anni infatti al comma 12 dell'art. 9 ddl di stabilità è previsto che per i prime tre periodi d'imposta di esercizio dell'attività il reddito forfetario è ridotto di 1/3. Similmente al vecchio regime dei minimi, per poter godere della riduzione occorre che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività in questione, attività artistica, professionale ovvero d'impresa , anche in forma associata o familiare. Che l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni. Infine, nel caso venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di ricavo previsti dalla norma in esame.

5.3. Regime contributivo ( commi 76-84)
Novità assoluta, la facoltà per il soggetto forfetario di versare la contribuzione previdenziale non applicando il cosiddetto minimale. Nella pratica è un'agevolazione che ad oggi interessa unicamente i contribuenti iscritti alle gestioni Inps artigiani e commercianti. Come è noto tali soggetti, responsabili per il versamento dei contributi propri e degli eventuali collaboratori, sono tenuti al versamento di un minimale contributivo previsto dalla Legge n. 233/90 ( art.1c.3 e art.2); con il nuovo regime forfetario tali imprenditori potranno scegliere di versare i contributi sulla base del reddito effettivo forfetario, applicando le aliquote contributive ordinarie senza dover rispettare alcun minimale. E' chiaro che è una facoltà che va valutata anche alla luce dell'effetto sulla futura pensione, in ogni caso il contribuente forfetario che voglia accedere al regime contributivo agevolato dovrà presentare apposita dichiarazione all'INPS ogni anno entro il 28 febbraio.
Il regime contributivo agevolato è condizionato dall'applicazione e sussistenza dei requisiti richiesti dal regime fiscale agevolato; pertanto nel caso in cui il contribuente non dovesse avere più i requisiti per beneficiare del regime forfetario o nel caso a seguito di successive verifiche venisse accertato che non esistevano i presupposti per l'applicazione di tale regime, anche il regime contributivo agevolato non potrà essere applicato. E' quasi superfluo dire che in caso di accertamento successivo della mancanza dei requisiti per il regime fiscale forfetario, il corrispondente regime contributivo ordinario verrà applicato retroattivamente con obbligo di versamento dei contributi omessi e delle relative sanzioni.

5.4. Esempio di calcolo
Ora un piccolo esempio di applicazione della norma. Ipotizziamo un'impresa che svolge attività di commercio al dettaglio dal 2014, con ricavi pari ad Euro 21.000, costo per acquisto merci di Euro 4.000, costo collaboratore 1.200 e contribuzione Inps versata per Euro 3.420.
Ricavi € 21.000 per coefficiente di redditività 40% = €8.400 a detrarre la contribuzione Inps versata € 3.420 = € 4.980, calcolo imposta sostitutiva 15%= €747 riduzione di un terzo pari ad € 249 = Imposta sostitutiva
Euro 498,00.

6 Varie


6.1. Opzione
Il contribuente forfetario naturale, potrà optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. L'opzione dovrà essere espressa nella prima dichiarazione utile successiva alla scelta effettuata ed avrà validità triennale, successivamente l'opzione si rinnoverà di anno in anno fino alla sua disapplicazione (art. 1 c. 70 L. 190/14).

6.2. Fuoriuscita dal regime forfetario
Il contribuente che non dovesse più soddisfare i requisiti richiesti dalla norma (art. 1 commi 54 e 57 L. 190/14, vedi i capitoli 1 e 2), a partire dall'anno successivo fuoriesce dal regime forfetario (art. 1 c. 71 L. 190/14).

6.3. Studi di settore
Il contribuente forfetario non è soggetto agli studi di settore (art. 1 c. 73 L. 190/14).

6.4. Norma per evitare la doppia imposizione
Per evitare che il medesimo reddito subisca una doppia imposizione o che non venga tassato, in caso di passaggio da regime forfetario ad ordinario e viceversa, la norma prevede che i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito imponibile degli anni successivi anche se imputabile per competenza.
Per contro i redditi che non sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva, anche se di competenza, dovranno essere tassati nel primo anno di fuoriuscita dal regime forfetario (art. 1 c. 72 L. 190/14).

6.5. Limiti di reddito per detrazioni carichi di famiglia e altre detrazioni
Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia concorre anche il reddito determinato ai fini dell'imposta sostitutiva forfetaria; non rileva invece ai fini del computo delle detrazioni ex art. 13 TUIR (art. 1 c. 75 L. 190/14).

6.6. Abrogazione dei regimi agevolati vigenti
A decorrere dall'anno d'imposta 2015 sono stati abrogati i seguenti regimi:
- nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 L. 388/2000),
- vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 commi 1 e 2 D.L. 98/11)
- contabile agevolato (art. 27, c. 3 regime intermedio per gli ex minimi), in possesso dei requisiti ex articolo 1 comma 1 salvo opzione per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, accedono al regime forfetario.
(art. 1 c. 85, 86 e 87 L. 190/14).
I soggetti che nel 2014 si sono avvalsi del regime dei minimi possono proseguire anche dopo il 31/12/2014 con tale regime agevolativo fino al completamento del quinquennio o fino al compimento del 35° anno di età (art. 1 c. 88 L. 190/14).

6.7. La fattura
Sulle modalità di emissione del documento contabile non ci sono sostanziali differenze rispetto ai precedenti regimi fiscali di vantaggio. Ad oggi non abbiamo indicazioni sulla dicitura da apporre sul documento contabile, la seguente dovrebbe andar bene:
-
Operazione soggetta al regime fiscale di vantaggio ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di Stabilità 2015)

e per le attività soggette a ritenute alla fonte, va aggiunto:
-
Operazione non soggetta a ritenuta d’acconto

Sulle fatture di importo superiore ad Euro 77,47 va apposto un bollo di Euro 2,00. Sul documento, oltre alla rivalsa dell'importo anticipato:

-
Imposta di bollo assolto sull'originale.

oppure

-
Imposta di bollo assolto sull'originale, identificativo n. 123456789 (inserire il numero identificativo del bollo utilizzato)



Ultimo aggiornamento 10 gennaio 2015
Linux






nr

Gruppo

Codici Ateco 2007

soglia ricavi/compensi

redditività

1

Industrie alimentari e bevande

allegato 1

35.000

40%

2

Commercio all'ingrosso e dettaglio

allegato 2

40.000

40%

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

allegato 3

30.000

40%

4

Commercio ambulante di altri prodotti

allegato 4

20.000

54%

5

Costruzioni e attività immobiliari

allegato 5

5.000

86%

6

Intermediari del commercio

allegato 6

15.000

62%

7

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

allegato 7

40.000

40%

8

Attività professionali, scientifiche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

allegato 8

15.000

78%

9

Altre attività economiche

allegato 9

20.000

67%

Home Page | Fisco | Finanza Agevolata | Banche e ... | CCIAA | Download | Indice argomenti | Regime Forfetario | Equitalia | Mappa del sito


Torna ai contenuti | Torna al menu