Fisco
IVA
Lettere d'intento
Con decorrenza dal 1° gennaio 2015, c'è stata una vera e propria inversione degli obblighi in materia di lettere d'intento.
L'aticolo 20 del D.Lgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni) pone in capo all'esportatore abituale e non più il fornitore l'obbligo di informare l'Agenzia delle Entrate dell'intento di effettuare acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto. Il fornitore potrà emettere la fattura senza addebito di Iva solo dopo aver ricevuto dall'esportatore abituale la lettera d'intento con la ricevuta telematica dei dati in essa contenuti e dopo averne avuto riscontro telematico. Medesima procedura anche presso le Dogane, ma solo fino a quando le stesse non potranno condividere i dati presenti nel data base dell'Agenzia delle Entrate; infatti la norma prevede che l'Agenzia delle Entrate entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni dovrà mettere a disposizione dell'Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento.
Fino all’11 febbraio 2015, gli esportatori abituali possono inviare o consegnare la dichiarazione d’intento al proprio fornitore con le vecchie modalità. Il fornitore, in tal caso, non sarà tenuto a verificare l'invio telematico della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.
ATTENZIONE - per le dichiarazioni d’intento, anche se precedenti al suddetto termine transitorio, che si riferiscono ad operazioni poste o da porre in essere successivamente all’11 febbraio 2015, si dovranno rispettare, a partire dal 12 febbraio 2015, i nuovi obblighi normativi e pertanto l'esportatore dovrà trasmettere le dichiarazioni in via telematica ed il fornitore dovrà riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
7 gennaio 2015
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